Debito Pubblico Italiano

mercoledì 13 febbraio 2013

La Costituzione delle Banane



La Costituzione oggi applicata in Italia è leggermente diversa da quella che viene riportata nei documenti ufficiali. Provo a descrivere la Costituzione effettivamente applicata.
Qui riporto la prima parte (principi fondamentali) della Costituzione oggi effettivamente applicata in Italia, la cosiddetta Costituzione materiale (nozione elaborata dal giurista Costantino Mortati).
Art. 1.
L’Italia è una dittatura tecnocratica (*), fondata sull’usura. La sovranità appartiene alle banche, che la esercitano nelle forme a loro più gradite.
Art. 2.
Il Sistema riconosce e garantisce solo gli interessi dovuti agli usurai, siano essi singoli o preferibilmente associati in forma di banche.
Il Sistema richiede ai comuni cittadini l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica verso le banche. Tali doveri comportano il pagamento di tasse crescenti nel tempo. Le tasse pagate allo Stato verranno da esso rigirate alle banche.
Art. 3.
I cittadini si organizzano in due caste: i cittadini comuni, per i quali si applica la legge, e i membri delle elite, per i quali la legge va opportunamente interpretata di volta in volta.
All’interno di ogni casta i cittadini possono essere ulteriormente differenziati di fronte alla legge, in base a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
È compito del Sistema rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, lasciando di fatto alcune libertà ai cittadini comuni, impediscono il pieno sviluppo della tecnocrazia delle banche.
Art. 4.
Il Sistema riconosce a tutte le banche il diritto a fare profitto strozzando i cittadini e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al profitto delle banche.
Art. 5.
Il Sistema schifa le autonomie locali, a meno che non siano utili alla dissoluzione dello Stato. Il decentramento amministrativo viene dissuaso tramite la leva finanziaria. Il principio del Sistema è che in prospettiva le autonomie devono sparire.
Art. 6.
Il Sistema non si preoccupa delle minoranze linguistiche, in effetti anche la lingua italiana verrà infine abbandonata a favore della lingua inglese, vera lingua del Sistema.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica cooperano nello strozzare i cittadini a favore delle banche, almeno fino a quando il Sistema deciderà di lasciarli in vita. Lo Stato e la Chiesa cattolica fingono di basarsi sui Patti Lateranensi per quanto riguarda i loro rapporti.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono uguali di fronte alla legge, ma una è più uguale delle altre, ed è laChiesa cattolica (vedi precedente art. 7).
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno per ora diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, ma è bene che facciano attenzione, in particolare quella islamica.
Art. 9.
Il Sistema disprezza la cultura, in quanto pericolosa per il potere, promuove la sostituzione di essa con spettacoli televisivi, preferibilmente di tipo “reality”. Scienza e tecnica sono invece apprezzate, purché siano finalizzate al profitto ed al miglior funzionamento del Sistema.
Il Sistema promuove la privatizzazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, in modo da farci profitto.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle necessità delle banche per quanto riguarda le relazioni internazionali. Nel caso ciò contrasti con qualche trattato internazionale, tale trattato verrà disconosciuto.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in base ai rapporti di forza tra l’Italia e loStato di provenienza dello straniero.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, verrà respinto indietro, preferibilmente in mare aperto. Nel caso riuscisse ad arrivare alla terraferma, verrà punito con la reclusione in campo di concentramento, seguita comunque dall’espulsione. Si possono tranquillamente estradare gli stranieri che manifestano opinioni politiche sgradite, incolpandoli di terrorismo.
Art. 11.
L’Italia rifiuta la parola “guerra” per indicare le sue offese alla libertà degli altri popoli e i suoi interventi armati per risolvere (o incancrenire) controversie internazionali: per indicare tali operazioni verranno usate nuove parole, per esempio “operazione di polizia internazionale”, “esportazione della democrazia”, “responsabilità di proteggere”, “difesa dei civili” e analoghe. È preferibile che il termine da usare per indicare gli interventi armati cambi ogni volta. L’Italia consente le limitazioni di sovranità utili a garantire un maggior profitto alle banche, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
Resta in vigore la bandiera tricolore italiana: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Essa sarà utile a indicare i tipici prodotti locali anche dopo l’abolizione dello Stato italiano (**). Mantiene inoltre il suo significato di identificazione della squadra per la quale gli italiani devono tifare durante le manifestazioni sportive internazionali.
Note
* Nel seguito viene usata per semplicità la dizione “il Sistema” per indicare tale dittatura.
** Una bandiera più adeguata per l’Italia di oggi è qui all’inizio dell’articolo. Ma non è quella solitamente usata.


La Costituzione della Repubblica Italiana
Principi fondamentali
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [3]
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.


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