Mi hanno chiesto di pubblicarlo così com'è, ed io eseguo. Ma, sinceramente, non so quale valore possa avere cercare di contrastare un'amministrazione così cieca.
Buona lettura.
Buona lettura.
N. VENDOLA
PRESIDENTE REGIONE PUGLIA
A. BARBANENTE
Assessore ASSETTO DEL TERRITORIO
QUINTA COMMISSIONE AMBIENTE
Consiglio Regionale
Il Nuovo PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE è motivatamente presentato dalla Regione come strumento-modello di pianificazione territoriale , sia per essere il primo approvato d’ intesa con il governo nazionale, sia per la nuova cultura che lo caratterizza: la tutela del territorio attraverso la sinergia tra ben definiti vincoli e l’incentivazione di progetti e azioni virtuose, promosse all’interno di una visione eco-sistemica, dalla molteplicità di fattori interconnessi (territorio, salute, economia,cultura, etc.).
Tuttavia l’indiscutibile novità e validità del PPTR rischia di essere inficiata e svuotata nei fatti, dall’ art. 95 delle sue Norme di attuazione: esso ripropone, A FAVORE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBLICA UTILITA’, lo strumento della DEROGA alle prescrizioni del tit.VI delle norme dei beni paesaggistici, purchè in sede di autorizzazione paesaggistica tali opere risultino compatibili con gli obiettivi di qualità (art. 37) e non abbiano alternative.
L’art.95, nonostante tale debole rimando e limite, contrasta con l’impianto contenutistico-strategico- normativo del Piano: lo vanifica e delegittima , rappresentando un segnale ad eventuali interessati su possibili fragilità e impugnabilità dell’intero impianto , utili per metterlo in discussione o per rivendicare in sede giudiziaria interessi privatistici; favorisce l’elusione di strumenti di tutela e velocizza iter autorizzativi. Infine la deroga prevista è ad ampio raggio, sia a favore di opere pubbliche, sia di opere di pubblica utilità: queste, realizzate da privati, perseguono analoghi interessi , ma sono dichiarate tali solo perché offrono servizi pubblici (in tale categoria possono rientrare gasdotti, case di riposo, supermercati, strutture sportive , alberghiere, etc).
Infine l’istituto della deroga non sembra legittimato dal Codice dei beni culturali (in cui non v’è , che norma dettagliatamente la elaborazione dei Piani paesaggistici regionali.
E’ incomprensibile e contraddittorio che la sventurata prassi della DEROGA AL PUTT, finora concessa spesso dalla Regione per diverse opere ( es. superstrade, discariche, etc., di pubblica devastazione del territorio, proprio perché autorizzate in deroga ai vincoli del PUTT che lo dovrebbe tutelare) ritorni anche come norma del PPTR! E ciò ne inficia gravemente la sua novità ed efficacia nel perseguire gli obiettivi prefissi.
Su tali negative ricadute per la tutela ambientale ha argomentato l’avv. T. Millefiori in un recente articolo su LEXAMBIENTE; è sollevato anche il problema della possibile incostituzionalità della Deroga ( in ciò confortato da altri giuristi, tra cui anche l’ avv. P. Quinto).
In tale lavoro si richiama il giudizio del prof. S. Amorosino, per il quale i meccanismi derogatori con rozzezza eludono e degradano la disciplina paesaggistica istituita dal Codice del paesaggio ( cfr.“La Corte costituzionale tutela il paesaggio contro i tentativi elusivi delle regioni” in Riv. Giur.edile 2009); viene ricordato che la Deroga dell’art. 95, estesa anche ai beni regionali tutelati dallo stato (art. 136 del Codice b.c.).può produrre un probabile conflitto tra esso e la regione: infatti la Corte Costituzionale ha ribadito che la omogeneità della tutela del paesaggio sul territorio nazionale ,di competenza statale , esclude la discrezionalità delle norme regionali(sent.182-2006. 367-2007); si ricorda infine la sentenza del Consiglio di stato (sez. VI 220, 2013) in cui si rimarca che le regioni, che con la propria pianificazione dovrebbero rafforzare gli strumenti e gli obiettivi di salvaguardia del territorio, con la deroga invece attenuano, eludono, forse negano vincoli e autorizzazioni, anche derivanti dalla tutela statale, finalizzate alla Conservazione del paesaggio
La Regione può credibilmente imporre giusti vincoli ai cittadini, solo se anch’ essa li rispetta per le opere pubbliche e non favorisce , con la deroga, l’ elusione-violazione delle norme di tutela paesaggistica a favore di corposi interessi privatistica, per opere dichiarate di pubblica utilità…!
PER QUESTO RITENIAMO CHE LA DEROGA PREVISTA DALL’ART. 95 DEVE ESSERE ABROGAT!; QUANTOMENO ESSA VA DRASTICAMENTE LIMITATA, RESTRINGENDOLA A POCHE CATEGORIE BEN DEFINITE DI SOLE OPERE PUBBLICHE (ES. OSPEDALI, SCUOLE, FERROVIE), RAFFORZANDO IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA E NON LIMITANDOLO AI DEBOLI DETTAMI DELL’ART. 37; DALLA DEROGA ESSA VANNO ESCLUSE LE OPERE DI “PUBBLICA UTILITA’”, MA ESPRESSIONE DI INTERESI PRIVATISTICI.
Lo richiede, l’onestà e la coerenza culturale , l’obiettivo dell’ efficace tutela ambientale, la credibilità pubblica del messaggio che il PPTR intende dare.
Distinti saluti
LECCE OTTOBRE 2013
ACQUA BENE COMUNE Puglia, Movimento per la TUTELA DEGLI ULIVI E DEI PAESAGGI di Puglia, PEACELINK Taranto. Rete Pugliese COMITATI BENI COMUNI, Lega Naz. DIRITTI ANIMALI, sez. regionale; Ass. BIOLOGI AMBIENTALISTI PUGLIESI;
NO AL CARBONE, Lista BRINDISI BENE COMUNE, SALUTE PUBBLICA – Brindisi;
Coord. Prov. PARCO TERRA DELLE GRAVINE, WWF – Taranto;
Ass. DOTTORI AGRARI E FORESTALI, CONF. ITAL. AGRICOLTORI, FORUM AMBIENTE E SALUTE, CITTADINANZATTIVA, WWF- - Lecce;
Mov. Per la GOVERNABILITA’ XII OTT. , Bari; SYSSTIA Laboratorio Progettazione sociale , Gravina di Puglia; NO TAP Melendugno; SOS COSTA SALENTO; NO STATALE 275, Capo di leuca; Com. ANTINUCLEARE, Maruggio; IL GRILLAIO, Altamura;Coord. Civico TUTELA DEL TERRITORIO, Maglie; LIZZANOATTIVA; TERRA ROSSA, Mesagne;
Osservatori civici salentini per la tutela ambiente- progetto UE “CHOEIRS”;
L. MARCHETTI, già sottosegretaria ministero ambiente, univ. Foggia; D. FINIGUERRA, cofondatore naz.di “SALVIAMO IL PAESAGGIO” e di “STOP CONSUMO DEL SUOLO”;
A.COLOMBO, M. DI GIULIO, E. IMBRIANI, P. SANSO’, G. METAFUNE, univ. Salento; R. GUIDO, dir. “QUI SALENTO”